Decreto Ronchi | Identificazione | Il CONAI
Fino a qualche decennio fa il riciclaggio in genere e, delle materie plastiche in particolare, era considerato come un processo di reimpiego di materiale di "seconda mano" (rifiuti) o di "seconda scelta" (scarti) e per questo scadente, cosicché solo pochi imprenditori si sono mostrati disponibili a riconoscere l'integrità delle miscele polimeriche, già trattate, ed il riutilizzo di esse con grande efficacia.
Sul finire degli anni Ottanta la Germania aveva anticipato la "producer's responsability" con la "Packaging Ordinance", che addebitava tutte le responsabilità dei rifiuti ai produttori, mentre i consumatori avevano solo l'obbligo di riconsegnare al commerciante gli imballaggi. La stessa cosa hanno fatto la Svezia, con l'attuazione della legge sulla "producer's responsability" che obbliga le pubbliche amministrazione alla raccolta differenziata e a dare una corretta informazione ed "educazione ecologica" ai cittadini, e il Regno Unito con la ripartizione formale delle responsabilità sugli imballaggi. L'Italia ha seguito la stessa linea solo dal 1997, con l'emanazione del Decreto Ronchi.
Negli ultimi anni si è avvertito un cambiamento di registro apprezzando le materie plastiche riciclate non più di "seconda mano" o addirittura "difettose" ma "ecologiche". La creazione di numerose discariche abusive e la difficoltà dello smaltimento dei rifiuti hanno scosso prepotentemente l'attenzione dell'opinione pubblica così da indurre il Ministero dell'Ambiente a prendere repentini provvedimenti. Solo sul finire del 1996 l'Italia ha valutato con attenzione le nuove norme comunitarie (91/156 CEE, 91/689 CEE e 94/62 CEE) che regolano:
La prevenzione della formazione dei rifiuti, da perseguire introducendo tecnologie pulite e consentendo l'attuazione di procedure amministrative agevolate;
Il recupero dei rifiuti, attraverso il riciclo ed ogni altro processo adatto a recuperare energia; >La pianificazione dello smaltimento (riorganizzazione e razionalizzazione), considerando il ricorso alla discarica unicamente per quei rifiuti che non possono essere recuperati in alcun modo;
Direttive queste che costituiscono i punti cardine del decreto legislativo 22/97, noto come "Decreto Ronchi", e che la Fama Plast già attuava da tempo recuperando gli imballi dismessi dal circuito delle discariche. Tale decreto auspica l'opportunità di ridurre al minimo l'uso delle risorse, lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, dell'energia utilizzata nella fase di produzione e di diminuire l'impatto ambientale attraverso il recupero e il successivo riciclo di rifiuti plastici. A tal proposito, infatti, entro cinque anni si dovranno raggiungere questi risultati:
Il decreto, quindi, richiamandosi al principio fondamentale "chi inquina paga", attribuisce la responsabilità della gestione dei rifiuti non solo ai produttori ma anche agli utilizzatori, fissando per essi imposizioni specifiche con l'assunzione dei relativi oneri.
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Per agevolare il compito di raccolta, riutilizzo, recupero e riciclo degli imballaggi è stato introdotto, altresì, l'obbligo di etichettatura dei rifiuti come elemento di identificazione di essi per la corretta destinazione finale dell'imballaggio. A tal proposito gli imballaggi vengono definiti e classificati in base alla destinazione d'uso in:
In generale, analizzando il consumo di questi imballaggi e la produzione di rifiuti, si evince che possono essere considerati in larga misura "imballaggi domestici" quelli primari, mentre in minima parte quelli secondari e terziari, consumati prevalentemente dalle industrie e dalla grande distribuzione.
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Tale classificazione è resa necessaria per una migliore definizione e attribuzione della gestione dei rifiuti, infatti, per i rifiuti primari il sistema gestionale verterà sul CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), che dovrà definire con le Pubbliche Amministrazioni le condizioni generali di ritiro, da parte dei produttori, dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata ed i costi da rimborsare ai Comuni, mentre per i rifiuti secondari e terziari la gestione è imperniata sui Consorzi di materiale. La differente modalità di raccolta, infatti, è vincolata anche, e non secondariamente, dalle caratteristiche territoriali di ogni singola area, in base alla disponibilità di spazi e alle distanze dai centri di raccolta, che costringono alla progettazione di ottimali e adeguati sistemi di raccolta. In ogni caso è fortemente vietato l'abbandono dei rifiuti o l'immissione di essi nelle acque.
I produttori e gli utilizzatori sono obbligati alla raccolta degli imballaggi usati o al riciclaggio, al recupero e lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio sostenendo i costi per il ritiro ed il riutilizzo di essi. Le diverse tipologie di materiale, quindi, obbligheranno i soggetti interessati a rivedere ogni singolo ciclo di vita di esso al fine di idearne un migliore utilizzo insieme ad un suo, parziale o totale, recupero e riutilizzo, in forza di una limitazione progressiva della possibilità di messa a discarica.
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